RegolamentoTitolo I

Art. 14

In vigore dal 9 ott 1926
Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi all'esame i candidati, che giungano dopo incominciata tale dettatura. I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della commissione e della firma del presidente di questa. Essi non possono conferire tra loro, nè comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui, che contravvenga a tale divieto o in genere a quelle disposizioni, che siano date per assicurare la sincerità dell'esame stesso. Durante tutto il tempo, in cui si svolge la prova, debbono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti la commissione, ai quali è affidata la polizia degli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-14

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