RegolamentoTitolo I

Art. 19

In vigore dal 9 ott 1926
Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunta l'idoneità in tutte le prove scritte. L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato, per comunicazione ai candidati, nella segreteria insieme coll'ordinanza del presidente, che fissa il giorno, l'ora ed il luogo, in cui avranno inizio le prove orali, osservato il termine di almeno 15 giorni tra il deposito dell'elenco suddetto e tale inizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-19

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