Regolamento›Titolo I
Art. 21
In vigore dal 9 ott 1926
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa pel numero dei componenti la commissione, costituisce il punto assegnato al candidato per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.
Sono dichiarati idonei coloro, che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-21