RegolamentoTitolo I

Art. 22

In vigore dal 9 ott 1926
Di tutte le operazioni attinenti agli esami, a cura del segretario, è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso. L'elenco dei candidati che hanno sostenuto l'esame, con la indicazione dei rispettivi punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, è sottoscritto dal presidente, dai membri della commissione e dal segretario ed è consegnato al Ministro della giustizia. Copia di tale elenco è trasmessa al Consiglio superiore forense ed a tutti i Consigli dell'Ordine degli avvocati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-22

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