RegolamentoTitolo I

Art. 20

In vigore dal 9 ott 1926
Le prove orali sono pubbliche e debbono durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell', e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale distintamente per ogni materia. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che sarà fissato dalla commissione. Terminato il primo appello, se ne fa immediatamente un secondo. Il candidato, che non siasi presentato nè al primo, nè al secondo appello, perde il diritto all'esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-20

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