RegolamentoTitolo I

Art. 23

In vigore dal 9 ott 1926
Tutti gli atti della commissione sono trasmessi alla segreteria del Consiglio superiore forense, che provvede alla loro conservazione e alla restituzione dei diplomi di laurea ai candidati. Il candidato che ha conseguito la idoneità può ottenere un certificato con la indicazione dei voti riportati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo