Regolamento›Titolo I
Art. 12
In vigore dal 9 ott 1926
La Commissione esaminatrice si riunisce mezz'ora prima di quella fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, stabilisce la materia, sulla quale deve svolgersi la prova, e formula tre temi per la prova stessa. Ogni tema viene scritto in un foglio, che, firmato dal presidente, viene chiuso in una busta munita del sigillo della commissione.
Quindi alla presenza dei candidati si procede al sorteggio di una delle tre buste ed alla pubblicazione del tema, contenuto nella busta sorteggiata.
I temi debbono essere formulati in modo da dar luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica, in cui il candidato possa dar saggio della sua conoscenza dei principii e delle dottrine relative, e ad una parte pratica, in cui possa dimostrare la sua attitudine a farne applicazione a casi pratici controversi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-12