RegolamentoTitolo I

Art. 9

In vigore dal 9 ott 1926
Il Ministro della giustizia stabilisce ogni anno, con suo decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno 90 giorni prima, i giorni, in cui si svolgeranno le prove scritte dell'esame, di cui all' della legge 25 marzo 1926, n. 453. Con lo stesso decreto stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame e nomina la commissione esaminatrice. Oltre al presidente ed ai membri effettivi, può nominare un presidente supplente e sei membri supplenti, aventi tutti gli stessi requisiti degli effettivi, per assicurare il regolare funzionamento della commissione medesima. Ove vengano a mancare i membri designati dal consiglio superiore o questo non abbia potuto fare la designazione, provvede d'ufficio il Ministro alla nomina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-9

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