RegolamentoTitolo I

Art. 13

In vigore dal 9 ott 1926
I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando un documento d'identificazione, che sia stato loro eventualmente rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di data recente, vidimata da un Regio notaio ovvero autenticata dal sindaco con la legalizzazione dell'autorità prefettizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-13

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