Regolamento›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 9 ott 1926
Il consiglio dell'ordine, nel rilasciare il certificato di cui al successivo , deve prendere in speciale esame tutti gli atti relativi al compimento della pratica, indicando i motivi specifici, per il quale ritiene che l'aspirante abbia atteso alla pratica stessa lodevolmente e proficuamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-7