Art. 7
RegolamentoTitolo I

Art. 7

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In vigore dal 9 ott 1926
Il consiglio dell'ordine, nel rilasciare il certificato di cui al successivo , deve prendere in speciale esame tutti gli atti relativi al compimento della pratica, indicando i motivi specifici, per il quale ritiene che l'aspirante abbia atteso alla pratica stessa lodevolmente e proficuamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-7