Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 9 ott 1926
Il tempo della pratica si computa a favore dell'aspirante dal giorno della iscrizione del certificato di ammissione, di cui all'articolo precedente.
Gli eventuali periodi di interruzione della pratica sono sottratti nel computo del periodo di tempo stabilito dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-3