Regolamento›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 9 ott 1926
Il praticante, che passi da uno ad altro ufficio di avvocato, deve entro un mese farne dichiarazione alla segreteria del consiglio dell'ordine, presentando il certificato di avere adempiuto ai doveri della pratica presso l'avvocato di cui lascia l'ufficio, ed il certificato di accettazione dell'avvocato, presso cui intende continuare la pratica.
Del seguito cambiamento viene fatta menzione nel registro dei praticanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-4