RegolamentoTitolo II

Art. 33

In vigore dal 9 ott 1926
L'esame di concorso, previsto dall' della legge 25 marzo 1926, n. 453, viene bandito ogni anno con decreto del ministro della giustizia da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del ministero almeno novanta giorni prima. Col medesimo decreto sono stabiliti i giorni, nei quali avranno luogo le prove scritte, il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, ed il numero massimo dei nuovi procuratori che potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei collegi complessivamente compresi nel distretto di ciascuna corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi; inoltre per ciascuna sede di esami è nominata la rispettiva commissione esaminatrice, con i relativi supplenti, come al precedente . Qualora un consiglio dell'ordine dei procuratori omettesse di fare per la composizione della commissione le designazioni di sua competenza, provvede d'ufficio il ministro alle designazioni anche al di fuori dei componenti il consiglio stesso.
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