RegolamentoTitolo II

Art. 32

In vigore dal 9 ott 1926
Per la pratica da compiersi dagli aspiranti all'iscrizione nell'albo dei procuratori si osservano, in quanto siano applicabili, le norme del presente regolamento dall' all'. La relazione di cui all' riguarderà specialmente questioni di diritto processuale e quella di cui all' si riferirà specialmente allo svolgimento pratico di procedimenti varii di cognizione e di esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-32

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