RegolamentoTitolo I

Art. 31

In vigore dal 9 ott 1926
Il trasferimento da uno ad altro albo, a norma dell' della legge 25 marzo 1926, n. 453, deve essere domandato al consiglio dell'ordine, presso il quale si vuole trasferire l'iscrizione. La domanda è corredata, oltrechè dai documenti comprovanti le condizioni volute dalla legge, da una dichiarazione di nulla osta rilasciata dal consiglio dell'ordine, dal quale si vuole trasferire la iscrizione. In seguito alla nuova iscrizione, da parteciparsi dall'una all'altra segreteria, viene cancellata l'antica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-26;1683#art-r-31

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