RegolamentoTitolo I

Art. 30

In vigore dal 9 ott 1926
Gli avvocati, che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale a norma dell' della legge 25 marzo 1926, n. 453, debbono dimostrare al consiglio superiore forense l'effettivo esercizio decennale della professione mediante certificati rilasciati dai cancellieri delle corti d'appello e dei tribunali, contenenti l'elenco delle cause trattate dall'aspirante coll'indicazione dei nomi delle parti e dell'oggetto relativo.
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