Art. 6
In vigore dal 10 ott 1926
Il Regio istituto per quanto ha tratto alla sua funzione ospedaliera, è sottoposto a tutela con le modalità e forme stabilite per il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, aggiungendosi alla Commissione di tutela, di cui all' del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, per gli affari riguardanti l'Istituto stesso, due rappresentanti della Direzione generale della sanità pubblica.
Per quanto invece ha tratto alla funzione di centro di indagine scientifica e di studio, per le finalità pratiche, che gli sono commesse, esso è sottoposto all'alta vigilanza della Direzione generale della sanità pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-6