Art. 7

In vigore dal 10 ott 1926
Per l'ammissione degli infermi poveri nel Regio istituto fisioterapico e ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano sono osservate le disposizioni dell' della legge 31 maggio 1900, n. 211.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-7

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