Art. 9

In vigore dal 10 ott 1926
L'assegno annuo previsto con l' del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, per provvedere a carico del Tesoro dello Stato alle deficienze della gestione del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma è ridotto di L. 500,000.
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