Art. 8

In vigore dal 10 ott 1926
Le disposizioni vigenti per il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma relative ai rimborsi dovuti per spedalità, alle anticipazioni di tali rimborsi da parte dello Stato ed al concorso a carico del Tesoro dello Stato, di cui al secondo comma dell' del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, sono estese al Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano. Parimenti sono estese al detto Regio istituto le disposizioni relative alla competenza a decidere le controversie, che potessero sorgere per il rimborso delle spese di spedalità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-8

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