Art. 4
In vigore dal 10 ott 1926
Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.
I consiglieri sono nominati:
a) uno dal Ministro per l'interno;
b) uno dal Ministro per le finanze;
c) uno dal Consiglio di amministrazione del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti.
Il presidente e i consiglieri durano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.
Il direttore dell'Istituto fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-4