Art. 5
In vigore dal 10 ott 1926
Il presidente delibera sugli affari che non sono soggetti speciale approvazione, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Per gli affari soggetti a tale approvazione la deliberazione spetta al Consiglio di amministrazione.
In casi di urgenza il presidente può provvedere anche con i poteri del Consiglio di amministrazione salvo a riferirne al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.
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