Art. 5

In vigore dal 10 ott 1926
Il presidente delibera sugli affari che non sono soggetti speciale approvazione, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Per gli affari soggetti a tale approvazione la deliberazione spetta al Consiglio di amministrazione. In casi di urgenza il presidente può provvedere anche con i poteri del Consiglio di amministrazione salvo a riferirne al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-5

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