Art. 1

In vigore dal 10 ott 1926
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Udito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: È istituito in Roma il «Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e S. Gallicano». Esso ha sede nell'ospedale di Santa Maria e S. Gallicano, che, agli effetti del presente decreto, è staccato dal Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti, ed è concesso in uso al Regio istituto suddetto insieme alla farmacia annessavi aperta al pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-1

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Art. 1 Istituzione in Roma del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano. — Testo vigente | Portale Normativo