Art. 1
In vigore dal 10 ott 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È istituito in Roma il «Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e S. Gallicano».
Esso ha sede nell'ospedale di Santa Maria e S. Gallicano, che, agli effetti del presente decreto, è staccato dal Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti, ed è concesso in uso al Regio istituto suddetto insieme alla farmacia annessavi aperta al pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-1