Art. 2
In vigore dal 10 ott 1926
Ferma restando l'attività fin qui svolta dall'Ospedale di S.
Gallicano nel campo dell'assistenza ospitaliera, il Regio istituto predetto costituisce anche un centro di studi per applicazioni di terapia fisica, e, come tale, è alla dipendenza della Direzione generale della sanità pubblica, che se ne avvale per gli scopi di suo istituto, coordinatamente con il dipendente Laboratorio fisico ed Ufficio del Radio ed in applicazione delle disposizioni contenute nell' del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, nell' della legge 11 febbraio 1926, n. 272, e nell' del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-2