Art. 11
In vigore dal 10 ott 1926
I proventi del Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S. Gallicano sono i seguenti:
a) rimborso di rette di spedalità;
b) utile della farmacia di cui all';
c) la somma di L. 500.000 di cui al precedente .
Questa somma peraltro dovrà essere proporzionatamente aumentata a carico del Tesoro dello Stato, qualora l'attuale assegno annuo di cui all' del Regio decreto-legge 6 nocembre 1924, n. 1961, venga ad essere accresciuto;
d) corrispettivo del Ministero dell'interno di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-11