Art. 16
In vigore dal 10 ott 1926
Il Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero di Santa Maria e S.
Gallicano assume a suo carico i contributi per la iscrizione dei sanitari e del personale di cui all'articolo precedente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e a quella di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali o all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-16