Art. 15
In vigore dal 10 ott 1926
Gli attuali sanitari di ruolo, esclusi gli assistenti medico-chirurghi, e tutto l'altro personale iscritto nei ruoli dell'amministrazione del Pio istituto ed Ospedali riuniti di Roma, che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, presti servizio nell'ospedale di Santa Maria e S. Gallicano, cessa di essere alla dipendenza del Pio istituto di Santo Spirito e passa alla dipendenza del Regio istituto fisioterapico ed ospedaliero con lo stato giuridico ed il trattamento economico attualmente vigente per il Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-29;1619#art-15