RegolamentoCapo X

Art. 77

In vigore dal 31 ago 1926
Le targhe da apporsi all'esterno. dei locali di vendita di surrogati del burro a termini dell' del decreto-legge e dell' del presente regolamento, non debbono portare indicazioni diverse da quelle prescritte. Qualora nello stesso locale si venda anche burro o burro di pecora le relative indicazioni si debbono fare con altre targhe, non più visibili per grandezza, colore e caratteri, di quelle portanti le indicazioni occorrenti per la vendita dei surrogati. In mancanza di queste ultime indicazioni s'intenderanno messi in commercio come burro tutti i surrogati che si trovano nei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari, anche se sugli imballaggi e sulle merci esistano le indicazioni prescritte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-77

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