RegolamentoCapo IX

Art. 72

In vigore dal 31 ago 1926
Tra gli olii comunque raffinati, di cui all' del decreto-legge, s'intendono compresi quelli estratti dalle sanse di oliva, purchè siano privi di qualsiasi sostanza estranea e non contengano traccie del solvente eventualmente adoperato. Tali olii si debbono vendere con l'indicazione «olii di seconda lavorazione», da ripetersi nei documenti commerciali e di trasporto, sui recipienti ed all'esterno dei locali di vendita, con le norme di cui al capo I ed all' del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-72

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