RegolamentoCapo VIII

Art. 68

In vigore dal 23 feb 1951
È vietato aggiungere, agli aceti commestibili, acido acetico anche se puro. L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce o si detiene aceto, deve ritenersi come destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con l'aceto commestibile in contravvenzione al divieto dell' del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del primo comma del presente articolo. Così pure l'acido acetico che si trova nei locali in cui si producono conserve alimentari deve ritenersi come destinato alla fabbricazione di aceto per la preparazione di conserve alimentari, per il quale esiste il divieto di cui al citato .

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-68

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