RegolamentoCapo IX

Art. 73

In vigore dal 31 ago 1926
Gli olii commestibili non debbono contenere più di quattro per cento di acidità totale espressa in acido oleico. È vietata la vendita per uso commestibile di olii che, all'esame organolettico, rivelino adori disgustosi come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme, ecc.
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