RegolamentoCapo X

Art. 76

In vigore dal 31 ago 1926
La denuncia di cui all' del decreto-legge si deve fare con le norme di cui al precedente . L'ufficio comunale, ricevuta la denuncia, fa subito eseguire un sopraluogo, a mezzo dell'ufficio sanitario per accertare se il locale corrisponda alle prescrizioni del capoverso dell' del decreto-legge nonché a quelle derivanti dalla legge sanitaria e da altre leggi. Agli effetti del citato capoverso dell' del decreto-legge, i locali destinati alla preparazione dei surrogati del burro, non devono comunicare, neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si prepara il burro. L'ufficio sanitario può ordinare lavori riconosciuti necessari perché i locali corrispondano alle norme volute e l'ufficio comunale non rilascerà l'autorizzazione all'esercicizio della fabbrica prima che tali lavori siano stati eseguiti, e, in ogni caso, prima che l'ufficiale sanitario abbia presentato rapporto favorevole sulla domanda. Il capo dell'amministrazione comunale, su proposta dell'ufficiale sanitario, può ordinare la chiusura delle fabbriche di surrogati del burro, quando si riscontrino gravi irregolarità, fino a che queste siano eliminate. Contro i provvedimenti di cui ai due commi precedenti gli interessati, entro quindici giorni dalla notificazione, possono presentare ricorso al Prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-76

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