Regolamento›Capo X
Art. 79
In vigore dal 31 ago 1926
È vietata la vendita diretta al consumatore di burro, sia di vacca che di pecora, e di ogni altro grasso alimentare di origine animale, compreso lo strutto, che all'esame organolettico si mostri rancido o in altro modo alterato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-79