RegolamentoCapo XI

Art. 82

In vigore dal 31 ago 1926
Le targhe prescritte all'esterno dei locali in cui si vendono formaggi margarinati, a norma dell' del decreto-legge, non debbono contenere altra indicazione. Qualora nello stesso locale si vendano pure formaggi naturali, l'indicazione di questi si deve fare con targhe separate, non più visibili per grandezza, colore e caratteri di quelle contenenti l'indicazione «formaggio margarinato». In mancanza di quest'ultima indicazione saranno ritenuti messi in commercio come formaggi naturali tutti quelli che si trovano nel locale di vendita all'ingrosso od al minuto, anche se la merce e gli imballaggi portino le indicazioni prescritte per i formaggi margarinati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-82

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