RegolamentoCapo XII

Art. 85

In vigore dal 31 ago 1926
Le conserve, le gelatine e le marmellate di frutta, che, a norma del secondo capoverso dell' del decreto-legge, abbiano ricevuta aggiunta di sostanze agglutinanti, come agar, pectina, colla di pesce o gelatina, non debbono contenere più di sei parti di tali sostanze per cento di prodotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-85

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo