Art. 85
RegolamentoCapo XII

Art. 85

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In vigore dal 31 ago 1926
Le conserve, le gelatine e le marmellate di frutta, che, a norma del secondo capoverso dell' del decreto-legge, abbiano ricevuta aggiunta di sostanze agglutinanti, come agar, pectina, colla di pesce o gelatina, non debbono contenere più di sei parti di tali sostanze per cento di prodotto.
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