Regolamento›Capo XIII
Art. 90
In vigore dal 31 ago 1926
Possono essere ammesse a godere del diritto, di cui all' del decreto legge, le Associazioni e gli altri Enti indicati nello stesso articolo ed esistenti alla data della promulgazione del decreto-legge medesimo e che per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata abbiano acquistata importanza notevole.
Le Associazioni e gli Enti predetti devono, a tale scopo, presentare al Ministero dell'economia nazionale domanda corredata dai seguenti documenti:
a) copia dell'atto di costituzione e dello statuto sociale;
b) elenco dei soci;
c) copia del bilancio dell'ultimo esercizio.
Nella domanda devono essere indicati i prodotti e la circoscrizione per i quali l'Associazione od Ente vuole esercitare il diritto suddetto.
Ove il Ministero lo creda, può richiedere la presentazione di altri documenti.
Le Associazioni e gli Enti costituiti, o che si costituiranno dopo la promulgazione del decreto-legge, potranno chiedere di essere ammessi al diritto di cui all' predetto, dopo trascorso un anno dalla loro costituzione, salvo l'adempimento delle condizioni di cui ai precedenti commi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-90