Regolamento›Capo XIII
Art. 95
In vigore dal 31 ago 1926
I sopraluoghi e le visite di cui al comma a) del precedente articolo, hanno lo scopo di accertare l'osservanza delle norme portate dal decreto-legge e dal presente regolamento, specialmente per quanto riguarda le denunzie, le indicazioni, le dichiarazioni e le garanzie prescritte.
I sopraluoghi e le visite possono essere fatti in qualunque ora, tra il levare e il tramontare del sole, nelle fabbriche, negli stabilimenti, nelle cantine, nei depositi, nei magazzini, nei mercati e nei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto, compresi gli spacci e gli esercizi pubblici, gli alberghi, le trattorie e simili, nonché nei magazzini e sulle banchine delle ferrovie e dei porti, sui vagoni ferroviari e tramviari, sui piroscafi ed ogni altro galleggiante, sui carri ed in genere sui mezzi di trasporto di qualsiasi natura. Le autorità ferroviarie e marittime devono sempre consentire le visite e gli accertamenti ritenuti necessari dai funzionari ed agenti incaricati, i quali possono far aprite sacchi, barili, botti od altri recipienti in cui siano contenute le merci previste dal decreto legge e possono compiere saggi sommari organolettici o chimici, quando siano ritenuti necessari. Del dissuggellamento e dell'apertura dei carri, sacchi o recipienti, si deve redigere verbale, firmato dagli intervenuti, una copia del quale deve essere rilasciata al vettore. Il delegato al prelevamento deve, quando sia possibile, rinnovare i suggelli.
In caso di bisogno gli agenti della forza pubblica, su richiesta anche verbale, devono prestare mano forte agli incaricati del servizio di vigilanza.
Storico versioni
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