RegolamentoCapo XIII

Art. 97

In vigore dal 31 ago 1926
I prelevamenti di campioni si devono fare separatamente per ogni singola merce e per ogni qualità di ciascuna merce. Nel caso di merci omogenee, contenute in recipienti ed imballaggi che portino identiche indicazioni e dichiarazioni di garanzia, si può prelevare un campione unico mescolando fra loro campioni parziali presi dai diversi recipienti od imballaggi. I prelevamenti si eseguono nel modo seguente: a) per merce alla rinfusa o contenuta in unico imballaggio o recipiente, si prendono convenienti quantità di merce dall'alto, dal basso e dal centro del mucchio, dell'imballaggio o del recipiente e si mescolano fra loro le diverse porzioni; b) per merci omogenee contenute in più imballaggi o recipienti si deve prelevare un conveniente numero di campioni da alcuni imballaggi o recipienti, scelti a caso, seguendo le norme di cui al comma precedente e mescolando fra loro i singoli campioni per formare quello medio. Di ogni prelevamento si deve redigere verbale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-97

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