Regolamento›Capo XIII
Art. 97
In vigore dal 31 ago 1926
I prelevamenti di campioni si devono fare separatamente per ogni singola merce e per ogni qualità di ciascuna merce. Nel caso di merci omogenee, contenute in recipienti ed imballaggi che portino identiche indicazioni e dichiarazioni di garanzia, si può prelevare un campione unico mescolando fra loro campioni parziali presi dai diversi recipienti od imballaggi.
I prelevamenti si eseguono nel modo seguente:
a) per merce alla rinfusa o contenuta in unico imballaggio o recipiente, si prendono convenienti quantità di merce dall'alto, dal basso e dal centro del mucchio, dell'imballaggio o del recipiente e si mescolano fra loro le diverse porzioni;
b) per merci omogenee contenute in più imballaggi o recipienti si deve prelevare un conveniente numero di campioni da alcuni imballaggi o recipienti, scelti a caso, seguendo le norme di cui al comma precedente e mescolando fra loro i singoli campioni per formare quello medio.
Di ogni prelevamento si deve redigere verbale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-97