RegolamentoCapo XIII

Art. 102

In vigore dal 31 ago 1926
Qualora dal sopraluogo o dalla visita risulti accertata l'inosservanza di qualche disposizione del decreto-legge o del presente regolamento, l'incaricato della vigilanza compilerà apposito verbale, e, quando sia applicabile la confisca prevista dall' del decreto-legge, richiederà l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria per il sequestro della merce a norma dell'art. 166 del Codice di procedura penale. Ove le cose sequestrate non possano essere asportate dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, per essere date in consegna al cancelliere, a norma dell'art. 242 del Codice di procedura penale, verrà nominato un custode che potrà essere lo stesso proprietario o detentore, con l'obbligo di conservarle e di presentarle a richiesta dell'Autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-102

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