RegolamentoCapo XIII

Art. 101

In vigore dal 31 ago 1926
Uno dei quattro campioni prelevati a norma dei precedenti articoli, sarà rilasciato all'interessato, mentre gli altri tre saranno inviati all'Istituto analizzatore insieme al verbale di prelevamento di cui all'. L'Istituto, in caso di denuncia, conserverà almeno uno dei campioni a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'eventuale revisione dell'analisi. Salvo il caso di prelevamenti fatti a cura dell'Autorità sanitaria o dell'Istituto confederale delle conserve alimentari istituito con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 501, il prezzo dei campioni asportati deve essere offerto all'interessato, che accettandolo, deve rilasciarne ricevuta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-101

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