Regolamento›Capo XIII
Art. 106
In vigore dal 31 ago 1926
Nel caso in cui la merce sia venduta in sacchi, imballaggi o recipienti aperti o privi di suggello il verbale di contravvenzione o di prelevamento viene fatto a carico del solo venditore od ultimo detentore a scopo di commercio, il quale però, può far rilevare da chi ha ricevuta o comprata la merce, esibendo, ove lo creda, ì documenti del caso, i cui estremi debbono essere citati nel verbale.
Quando, invece, la merce è venduta in imballaggi o recipienti con chiusura o suggelli originali, il verbale può essere fatto anche a carico del fabbricante o produttore, quando vi siano sufficienti motivi per dubitare che esso sia responsabile dell'inosservanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-106