Regolamento›Capo XIII
Art. 103
In vigore dal 31 ago 1926
Quando dagli accertamenti compiuti l'incaricato della vigilanza tragga fondato motivo di ritenere che la merce possa non corrispondere alle prescrizioni del decreto-legge e del presente regolamento e che sia opportuno non lasciare la merce stessa in libera disponibilità del detentore durante le more dell'analisi, l'incaricato stesso potrà rivolgersi all'Autorità di pubblica sicurezza od a quella sanitaria locale, perché, prelevati i campioni, si addivenga al sequestro preventivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-103