RegolamentoCapo XIII

Art. 105

In vigore dal 31 ago 1926
I processi verbali da compilarsi in esecuzione dei precedenti articoli devono contenere: a) la data ed il luogo della visita; b) le generalità della persona incaricata della vigilanza e del proprietario o detentore o venditore della merce o del suo rappresentante, nonché dell'ufficiale di polizia giudiziaria e dei testi eventualmente intervenuti; c) la descrizione dei locali in cui la merce si trova, con l'indicazione degli estremi atti ad identificare la partita a cui si riferisce i] verbale; d) le ragioni per le quali viene elevata contravvenzione ed eventualmente eseguito il sequestro, con l'indicazione dell'autorità giudiziaria a cui viene denunciata la contravvenzione; e) le modalità seguite nel prelevamento dei campioni con la descrizione dei suggelli apposti; f) le eventuali osservazioni dell'interessato; g) la dichiarazione dell'avvenuto pagamento dei campioni o dell'eventuale rifiuto da parte dell'interessato; h) la dichiarazione che il verbale è stato letto e firmato dall'interessato o dell'eventuale suo rifiuto a firmare; i) le firme degli intervenuti. I verbali si debbono sempre redigere in duplice originale, uno dei quali deve essere rilasciato all'interessato e l'altro inviato all'Autorità giudiziaria in caso di accertamento di inosservanza od all'Istituto di vigilanza nel caso in cui siano stati prelevati campioni per l'analisi. Quando la merce sia posta sotto sequestro preventivo si deve compilare un terzo originale del verbale ad uso dell'Autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-105

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