RegolamentoCapo XIII

Art. 104

In vigore dal 31 ago 1926
Nel caso in cui la merce sia in viaggio, l'incaricato della vigilanza, ove non ricorra l'applicazione dell' del decreto-legge, deve consentire che il viaggio prosegua fino al luogo di destinazione, ma deve segnalare telegraficamente, all'Istituto di vigilanza od occorrendo all'Autorità di pubblica sicurezza o sanitaria del luogo di destinazione medesimo, gli estremi della partita e le inosservanze accertate o sospettate. Nel caso, invece, che vengano accertate inossorvanze per le quali sia prevista la confisca, la merce deve essere scaricata e sequestrata a norma del primo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-104

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