Regolamento›Capo VII
Art. 58
In vigore dal 31 ago 1926
Nelle provincie in cui non è abituale la pratica detta governo del vino all'uso toscano, i Prefetti - su parere del direttore dell'Istituto di vigilanza - possono accordare il secondo termine per la, detenzione delle vinccie occorrenti per l'esecuzione di detta pratica, quando ne riconoscano l'opportunità, ed alle condizioni tutte previste dal precedente articolo.
La concessione, però, non si applica a coloro che non sono produttori od industriali vinicoli e che esercitano soltanto il commercio del vino all'ingrosso od al minuto, nè a coloro che nel quinquennio precedente siano incorsi in condanne per contravvenzioni al decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 od al precedente decreto-legge del 12 aprile 1917, n. 729, ora abrogato.
La dimostrazione della qualità di produttore od industriale vinicolo, agli effetti del presente e del precedente articolo, deve farsi mediante certificato del Consiglio provinciale dell'economica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-58