RegolamentoCapo VII

Art. 55

In vigore dal 31 ago 1926
Agli effetti dell' del decreto-legge per vinaccia s'intende tanto il complesso delle parti solide dell'uva, quanto le buccie ed i graspi presi separatamente od uniti con i vinacciuoli, ma non questi ultimi se siano divisi dalle altre parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-55

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