Regolamento›Capo VII
Art. 59
In vigore dal 31 ago 1926
Trascorsi i termini stabiliti dai Prefetti le vinaccie possono essere conservate, senza preventiva denaturazione, purchè siano:
a) custodite nei locali delle distillerie ed il detentore dichiari di sottoporle alla vigilanza degli agenti di finanza, i quali cureranno che le vinaccie stesse siano effettivamente destinate alla distillazione;
b) mescolate ad altre sostanze foraggere;
c) fortemente inacetite od altrimenti alterate;
d) essiccate;
e) unite ad altri residui vegetali od animali per trasformarle in concimi o terricciati.
All'infuori di questi casi i proprietari delle vinaccie, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, devono, a loro spese, denaturarle con sale pastorizio, in proporzione di almeno un chilogrammo per quintale di vinaccia.
Tuttavia è data facoltà ai detentori di usare ogni altro trattamento che, a giudizio dell'Istituto incaricato della vigilanza per l'applicazione del decreto legge, renda impossibile l'utilizzazione delle vinaccie per la preparazione di vinelli o, in genere, per uso enologico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-59