RegolamentoCapo VII

Art. 62

In vigore dal 31 ago 1926
In deroga al precedente articolo possono essere conservati vinelli con titolo alcoolico superiore a quello in esso previsto quando siano destinati alla distillazione o all'acetificazione. In tali casi, salvo che si trovino nelle distillerie o negli acetifici, i vinelli debbono essere denaturati con calce o con aceto, in modo che non ne sia passibile il consumo per bevanda od il taglio con vini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-01;1361#art-r-62

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